ANALIZZATORI COMBUSTIONE IMPIANTI FISSI
Domanda : A quale normativa deve sottostare il mio impianto?
Risposta: La normativa attualmente in vigore per quanto riguarda gli impianti per uso civile o di processo produttivo devono rispettare le ultime direttive inerenti al nuovo D.P.C.M del 12 Marzo 2002.
Domanda: Cosa cambia tra impianto uso civile e uso processo produttivo?
Risposta: Il tutto viene spiegato nel D.P.C.M. del 12 Marzo 2002.
al Titolo I “ Combustibili e caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione per uso industriale “ Vedi art 1 Ambito di Applicazione e Art. 5 Requisiti degli impianti.
Al Titolo II "Combustibili e caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione per uso civile " Vedi art 7 .
Sostanzialmente gli impianti processo produttivo con potenza termica nominale , per singolo focolare pari o superiore a 6 MW devono essere dotati un analizzatore per la misurazione e registrazione in continuo dell’ossigeno libero e del monossido di carbonio e di un rilevatore della temperatura nei gas affluenti.
Per impianti uso civile al punto 2 dell’art 7 viene richiesto per ottimizzare il rendimento di combustione con potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW devono essere dotati di dotati un analizzatore per la misurazione e registrazione in continuo dell’ossigeno libero e del monossido di carbonio e di un rilevatore della temperatura nei gas affluenti.
Domanda : Ma ci sono state delle abrogazioni?
Risposta: Sempre nel D.P.C.M. del 12 Marzo 2002 , nel Titolo III nell’art 14 Abrogazioni venne espresso : A partire dalla data di entrata in vigore del seguente decreto è abrogato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995. A partire da tale data sono abrogati gli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, secondo quanto disposto dall’art. 2, comma3, della legge 8 luglio 1986,n.349.
Domanda : La normativa quando dovrebbe entrare in vigore e quanto tempo ho a disposizione per potermi mettere a norma?
Risposta: Entrata in vigore come viene menzionato nel D.P.C.M. 12 Marzo 2002 nel Titolo III, art 15 : il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana. Per quanto riguarda il tempo per mettersi a norma , se gli impianti sono di processo produttivo devono essere dotati entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. Per quanto riguarda impianti per uso civile di potenza termica pari o superiore a 1,5 MW , installati precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, si adeguano a quanto disposto dal comma 2 , entro due anni dall’entrata in vigore del presente decreto .
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