ASPETTO NORMATIVO
Le disposizioni di legge in merito all'esercizio ed alla manutenzione di impianti termici, con particolare riguardo verso i controlli della combustione e le sanzioni per le inosservanze della norma, vengono specificate nella Legge 10/91 DPR 412/93 - UNI 10389 e rinnovata con DPR 551 Gazzetta Ufficiale 06/04/2000 ed attualmente in fase di studio ed approvazione a livello europeo con nuove disposizioni e modifiche.
In alcuni punti della norma (ART.11 Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi) viene specificato che la manutenzione degli impianti termici sono sotto la responsabilità del proprietario dell'edificio o per conto suo ad un terzo avente i requisiti definitivi.
La manutenzione dell'impianto termico è obbligatoria e deve pertanto essere eseguita a regola d'arte cioè secondo le prescrizioni delle vigenti normative UNI 10389.
La UNI 10389 precisa nel comma 1 che tale norma si apllica a tutti i generatori di calore con potenza termica del focolare maggiore o uguale a 4 KW alimentati a combustione gassoso e/o liquido, inseriti negli impianti destinati al riscaldamento degli ambienti. Nella norma c'è un punto ben specifico (comma 5.5) nel quale si parla dell'analisi dei gas di combustione, la modifica seguente citata dal DPR 551 prevede al comma 11 che "La compilazione del libretto deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio previo rilevamento dei parametri di combustione dalla ditta installatrice .... che è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità"
Il comma 3 dell'art. 31 prevede che i comuni con più di 40.000 abitanti effetuino i controlli necessari e verifichino almeno ogni due anni l'ottemperanza alle norme avvalendosi di verificatori esterni con compentenza tecnica, con onere economico degli utenti. La procedura di verifica e controllo preve che al termine dell'operazione sia redatto un certificato modello H (autocertificazione) detto più impropriamente bollino blu.
Con le modifiche del DPR 551 il controllo a campione, verrà effettuato sul 5% degli impianti con oneri a carico di chi si è autocertificato; verranno effetuati controlli d'ufficio su tutti gli impianti per i quali sia stata omessa o non in conformità con le leggi vigenti. In breve tempo ogni regione d'Italia si adeguerà a questa legge, pertanto ogni proprietario o amministratore di condominio, o l'eventuale installatore che se ne è assunto la responsabilità dell'impianto, che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 31 comma 1 e 2, è punito con una sanzione amministrativa oltre che a rispondere di eventuali danni causati dalla caldaia.
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